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La legge 24/2017 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” è realtà; Il provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.64 del 17 Marzo scorso; proposta da Federico Gelli, responsabile sanità del Partito Democratico, e seguita al Senato dall’On. Amedeo Bianco  questa legge modifica e sostituisce il decreto Balduzzi varato nel 2012.

Questa legge ebbe  il pregio di introdurre il principio delle Linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, quale esimente dell'eventuale colpa lieve  aprendo, di fatto, una fase di revisione dell'attuale assetto giuridico civile e penale al fine di contenere il cospicuo contenzioso medico legale ed il conseguente ricorso alla medicina difensiva. Le norme ivi contenute contengono comunque  alcuni difetti che sono stati  contestati in più occasioni sia dagli esperti che  dalla Magistratura, in particolare il Tribunale di Milano.

 

La legge 24/17 ha ovviato a tali difetti recependo la gran parte delle proposte emerse nel corso dell'iter di discussione del disegno di legge durato più di 3 anni, ed inserendo via via gli emendamenti proposti e discussi ha eliminato molte criticità presenti nella legge Balduzzi.
Oltre ad affermare il principio della sicurezza delle cure ( art. 1),elemento cardine della novella che costituisce il fondamentale principio del diritto alla salute,  introduce nuove norme sulla responsabilità penale (art.6) e civile (art.7) degli esercenti la professione sanitaria, cambia il modello di gestione del rischio clinico (art. 3), cambia le norme per l’esercizio dell’azione risarcitoria da parte dei cittadini (art.8), disciplina l'azione di rivalsa da parte della struttura sanitaria e/o dell'impresa assicuratrice (art.9), cambia la disciplina sulla nomina dei CTU (art. 15) , dando avvio ad un cambiamento culturale generale in un contesto tanto delicato quanto confuso quale quello della responsabilità civile e penale del medico.

Con la nuova legge,oltre al medico dipendente delle strutture socio sanitarie anche l'esercente la professione sanitaria convenzionato con il SSN potrà svolgere con più serenità la propria professione secondo scienza e coscienza; la legge, abbandonando l'ormai consolidato principio del “contatto sociale” da cui scaturiva l'obbligazione contrattuale del medico, modifica la natura del rapporto convenzionale tra pediatra di famiglia e assistito, che come per il dipendente di struttura sociosanitaria diventa di natura extracontrattuale: di conseguenza scompare l'inversione dell'onere della prova, sarà cioè il danneggiato a dover dimostrare la colpa del medico e si ridurrà la prescrizione del fatto da 10 a 5 anni.
Ora che la legge è vigente si dovrà, per renderla effettiva, dar corso al processo di elaborazione dei decreti attuativi, oltre a prendere atto delle inevitabili e necessarie note interpretative della magistratura riguardo ad alcuni passaggi ancora non completamente chiariti sul piano della legittimità; bisognerà ripensare a nuovi modelli assicurativi per la responsabilità professionale dal momento che i contratti in essere non appaiono più adeguati, così come si dovrà affrontare una nuova sfida sul tema del risk management, rimasto finora quasi estraneo alle cure primarie.

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Renato Savastano